Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

  • Attestazioni OIV o di struttura analoga (https://www.miur.gov.it/attestazioni-oiv)
  • Burocrazia zero (“Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l’elenco delle attività delle imprese soggette a controllo. Si intendono non soggette a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l’autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle suindicate disposizioni, art. 37, c.3-bis, DL 69/13, convertito con modificazioni in L. 98/13” – dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016.

“I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza e’ sostituito da una comunicazione dell’interessato”, art. 37, c. 3, D.L. 69/2013 – ambito soggettivo non pertinente – dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016).

  • Dati aggregati attività amministrativa (Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa.
  • Dlgs 33/2013 – Articolo 24, comma 1
    Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati”).

Ultimo aggiornamento: 16/01/2025