Equipollenza dei titoli di studio stranieri
I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per l’esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o il proseguimento degli studi.
Equipollenza
Che cos’è
L’equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento
italiano.
Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo un titolo di studio finale conseguito all’estero al termine di un percorso scolastico; non può essere richiesta l’equipollenza per i titoli riguardanti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste una normativa speciale.
A chi rivolgersi
Titolo di studio | Ufficio competente |
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione di 1° grado | Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale della provincia di residenza |
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione di 2° grado | Qualsiasi Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale |
Titoli accademici | Università degli studi |
Chi può fare domanda
Per i titoli di studio scolastici (non universitari)
- I cittadini di Stati membri dell’Unione europea
- I cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo
- I cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)
- I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
L’equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18° anno d’età
Come fare
Per ottenere l’equipollenza occorre presentare la domanda compilando l’apposito modello
in carta semplice per i diplomi d’istruzione di 1° grado
- con marca da bollo del valore di € 16,00 per i diplomi d’istruzione di 2° grado
Documenti da allegare alla domanda
- titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza;
- dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza, indicante la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta, con l’indicazione del gestore), il valore (durata, ordine e grado degli studi cui il titolo si riferisce), e la validità ai fini del proseguimento degli studi e dell’assunzione a posti di lavoro nel paese in cui è stato conseguito;
- eventuale documentazione idonea a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell’esenzione dalla prova integrativa di italiano:
- attestato di frequenza di corsi di lingua italiana
- attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico
Per i titoli di istruzione secondaria di 2º grado occorre anche:
- programmi delle materie oggetto del corso di studi, rilasciati dalla scuola frequentata, dalle competenti autorità straniere, o desunti dalle pubblicazioni ufficiali dello stato estero o dell’autorità diplomatica, accompagnati dalla traduzione in lingua italiana con le stesse modalità indicate al punto 1);
- curriculum degli studi seguiti, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate. Il curriculum, redatto e firmato dall’interessato, dovrà indicare l’esito degli esami finali e le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo del quale si chiede l’equipollenza.
- dichiarazione dell’autorità diplomatica o consolare italiana comprovante che trattasi di studi finalizzati al conseguimento del titolo di cui si chiede l’equipollenza e dal quale risulti il sistema di valutazione (decimi, centesimi, ecc.) e il voto minimo e massimo attribuibili e ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione del voto nella dichiarazione di equipollenza.
- ogni altro documento o titolo, con le stesse modalità indicate al punto 1), che il richiedente ritenga utile produrre nel proprio interesse.
Tutti i documenti possono essere presentati in originale o in copia autenticata.
Dei documenti allegati deve essere compilato un elenco in duplice copia
La mancanza o la difformità della documentazione potrebbe comportare ritardi nel rilascio della dichiarazione di equipollenza non addebitabili all’ufficio.
Per il rilascio della dichiarazione di equipollenza non sono previste tabelle di corrispondenza tra i titoli di studio stranieri e quelli italiani. Va esaminata caso per caso l’effettiva corrispondenza – per le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio – tra i programmi di studio svolti all’estero e quelli svolti dalle scuole italiane. Gli interessati, pertanto, possono essere sottoposti a prove integrative per accertare la conoscenza della lingua italiana e la preparazione sulle materie che caratterizzano il corso di studio italiano.
In sintesi:
Di quali titoli di studio può essere chiesta l’equipollenza a questo Ufficio:
- Diploma conclusivo del I ciclo d’istruzione
- Diploma di qualifica professionale
- Diploma di scuola secondaria di II grado
Chi può chiedere l’equipollenza del titolo di studio
- I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e della Confederazione Elvetica
- I cittadini europei per matrimonio o per naturalizzazione
- I cittadini italiani presso uno stato diverso dall’Italia
- I profughi
- I cittadini italiani residenti che abbiano conseguito il titolo di studio presso una scuola straniera in Italia.
Documenti da produrre per il Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione di 1° grado
Documenti da produrre per il Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione di 2° grado
Nota Ministeriale documentazione da produrre
per saperne di più contatta Ufficio equipollenza titoli
Funzionario: Francesca Caddeo
Referente: Rosanna Plescia
Ultimo aggiornamento: 26/10/2023